[1]Autorizzazione
[2]Una volta ricevute da un vettore aereo di una delle parti contraenti le domande di autorizzazione di esercizio, le autorita' competenti dell'altra parte contraente concedono le opportune autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
- a)per un vettore aereo di Israele: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' in Israele e sia titolare di una licenza di esercizio conforme alle leggi di Israele; e - Israele eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo; e - il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Israele e/o a suoi cittadini e sia effettivamente controllato da questi;
- b)per un vettore dell'Unione europea: - il vettore aereo abbia la propria sede principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e abbia ottenuto una valida licenza di esercizio in conformita' del diritto dell'Unione europea; e - lo Stato membro dell'Unione europea competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga il controllo effettivo sul vettore aereo e l'autorita' competente sia chiaramente indicata nella designazione; e - il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri dell'Unione europea e/o a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;
- c)il vettore aereo risponda alle condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dall'autorita' competente in materia di operazioni di trasporto aereo internazionale; e
- d)siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14.
Testo vigente dal 20 ottobre 2017
