[1]Riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneita' e alla nazionalita' del vettore aereo
[2]Una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo di una delle parti contraenti, le autorita' competenti dell'altra parte contraente riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneita' e/o della nazionalita' adottate dalle autorita' competenti della prima parte contraente in relazione a tale vettore aereo, come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorita' competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti alla lettera a) seguente.
- a)Se, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione di un vettore aereo, o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorita' competenti della parte contraente ricevente nutrono il ragionevole dubbio che, nonostante la determinazione effettuata dalle autorita' competenti dell'altra parte contraente, non siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 del presente accordo per la concessione degli opportuni permessi o autorizzazioni, ne informano sollecitamente tali autorita', motivando debitamente la loro posizione. In tal caso ciascuna parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorita' competenti delle parti contraenti, e/o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. Tali richieste sono soddisfatte nei tempi piu' brevi praticabili. Qualora non si pervenga a una soluzione, ciascuna parte contraente puo' adire il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 del presente accordo e, in conformita' dell'articolo 22, paragrafi 7 e 9, puo' adottare le opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 24.
- b)Le procedure menzionate non riguardano il riconoscimento delle determinazioni in relazione a:
- i)certificati o licenze in materia di sicurezza;
- ii)disposizioni in materia di sicurezza; oppure
- iii)copertura assicurativa.
Testo vigente dal 21 ottobre 2017
