[1]Spese

[2]1. La Parte Richiesta si fara' carico di tutte le spese relative al procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. 2. La Parte Richiesta si fara' carico delle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, nonche' delle spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni indicati nell'Articolo 17. 3. La Parte Richiedente si fara' carico delle spese necessarie per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, nonche' delle spese del transito di cui all'Articolo 18.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art19 · fonte su Normattiva