Art. 17 (Allegato)
[1]Consegna di Beni
[2]1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestrera' i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta. Quando sara' concessa l'estradizione, consegnera' tali beni alla Parte Richiedente. Per le finalita' del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richedente:
- a)gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova;
- b)i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilita' della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti. 2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sara' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potra' differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli. 4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudichera' gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituira', alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
