[1]Reati che danno luogo all'Estradizione
[2]1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione potra' essere concessa quando:
- a)la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni;
- b)la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi. 2. Per determinare se un fatto e' previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica. 3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescindera' altresi' dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi. 4. L'estradizione sara' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali e' previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potra' concedere l'estradizione per tutti i reati considerati.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
