[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di combattere la criminalita', considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'Articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879, ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizone, hanno convenuto quanto segue:

[4]Obbligo di Estradare

[5]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei confronti delle quali sia stata emessa da un'autorita' giurisdizionale della Parte Richiedente una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art1 · fonte su Normattiva