[1]Decisione
[2]1. La Parte Richiesta decidera' sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informera' prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
