[1]Informazioni Supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potra' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorita' Centrale della Parte Richiedente. Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non puo' adempiere entro il predetto termine, potra' chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi. 2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarra' alla rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, cio' non preclude la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art8 · fonte su Normattiva