Art. 10 (Allegato)
[1]Principio di Specialita'
[2]1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non potra' essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
- a)la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
- b)la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. A tali effetti, non sara' computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
- c)la Parte Richiesta vi acconsenta in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potra' richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7.
- 2)Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potra' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'estradizione e che l'estradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall'articolo 2 del presente Trattato.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
