Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~art3 · fonte su Normattiva