Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
