[1]Garanzie speciali delle persone citate

[2]1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10: (a) non puo' essere perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art11 · fonte su Normattiva