[1]Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento penale

[2]Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attivita' di assistenza richieste.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art13 · fonte su Normattiva