[1]Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento penale
[2]Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attivita' di assistenza richieste.
Testo vigente dal 17 ottobre 2024
