[1]Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

[2]La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art20 · fonte su Normattiva