[1]Spese

[2]1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; (b) le indennita' e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12; (d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13; (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art24 · fonte su Normattiva