[1]Forma e Contenuto della Richiesta
[2]1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza; (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' al successivo Articolo 14 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresi': (a) le informazioni sull'identita' e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti; (b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare; (e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (f) le eventuali esigenze di riservatezza; (g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta. 6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il piu' presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.
Testo vigente dal 17 ottobre 2024
