[1]Riservatezza

[2]1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non puo' essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita. 2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se cosi' richiesto da quest'ultima.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art23 · fonte su Normattiva