[1]Notifica di documenti

[2]1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne da' alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10. 4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art8 · fonte su Normattiva