[1]Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

[2]Le autorita' competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art7 · fonte su Normattiva