[1]Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

[2]1. La Parte Richiesta assume, in conformita' alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6. 3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtu' del presente trattato puo' rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facolta' nella richiesta di assistenza. 4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questa Parte.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;151~allegato-art9 · fonte su Normattiva