[1]ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, qui di seguito denominati le Parti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi; CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,

[3]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[5]Ai fini del presente Accordo si intende per: 1. "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative; - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; 2. "Amministrazione doganale", per la Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza e per la Repubblica argentina l'Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche; 3. "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; 4. "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali d'importazione e esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea; 5. "persona" ogni persona fisica o giuridica; 6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona, identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica; 7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art1 · fonte su Normattiva