1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini riguardanti operazioni che sono, o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima. 2. Queste indagini vengono condotte in conformita' alla legislazione vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette prontamente all'autorita' competente e si impegna a cooperare con essa.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art12 · fonte su Normattiva