Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

  • a)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
  • b)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art3 · fonte su Normattiva