Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:
- a)la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
- b)la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
