Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

  • a)la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art4 · fonte su Normattiva