[1]Diffusione e informazione

[2]Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalita' accessibili alle persone con disabilita'.

Testo vigente dal 25 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-03;152~protocollo-art16 · fonte su Normattiva