Art. 16 (Protocollo)
[1]Diffusione e informazione
[2]Ogni Stato Parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il Patto e il presente Protocollo, e ad agevolare l'accesso alle informazioni sulle osservazioni e raccomandazioni del Comitato, in particolare per le questioni riguardanti lo Stato Parte interessato, e di farlo secondo modalita' accessibili alle persone con disabilita'.
Testo vigente dal 25 ottobre 2014
