[1]Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale

[2]Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il presente Protocollo nonche' ad agevolare l'accesso degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalita' accessibili.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199~protocollo-art17 · fonte su Normattiva