Art. 7 (Protocollo)
[1]Regolamento amichevole
[2]1. Il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della questione fondato sul rispetto degli obblighi enunciati nel Patto. 2. Ogni accordo di regolamento amichevole mette fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
Testo vigente dal 25 ottobre 2014
