L'art. 45 della Convenzione e' sostituito dal seguente: Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~accordo-art10 · fonte su Normattiva