Art. 10 (Accordo) — Modifica dell'art. 45: Riestradizione
L'art. 45 della Convenzione e' sostituito dal seguente: Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
