[1](Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione)

[2]All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, e' aggiunto il seguente paragrafo: Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~accordo-art8 · fonte su Normattiva