[1](Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna e consegna temporanea)
[2]All'art. 43 della Convenzione il par. 3 e' sostituito dai seguenti paragrafi: Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed e' riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la vita di questa o puo' aggravarne il suo stato. Per tali effetti, e' necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata redatta da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
