[1]di trasferimento

[2]1. Il condannato stesso o il suo rappresentante legale possono presentare allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione una richiesta scritta di trasferimento. 2. La domanda di trasferimento puo' essere presentata dallo Stato di condanna e dallo Stato di esecuzione. 3. Ogni domanda di trasferimento e' formulata per iscritto. In essa sono indicati l'identita' completa della persona condannata, nonche' il suo luogo di residenza o domicilio nello Stato di condanna e nello Stato di esecuzione.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art11 · fonte su Normattiva