[1]di Trasferimento

[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:

  • a)dallo Stato di Condanna;
  • b)dallo Stato di Esecuzione;
  • c)dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante. 2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione. 3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~trattato-trasferimento-persone-condannate-art6 · fonte su Normattiva