Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Art. 6 (Trattato trasferimento persone condannate)
[1]di Trasferimento
[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
- a)dallo Stato di Condanna;
- b)dallo Stato di Esecuzione;
- c)dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante. 2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione. 3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.
Testo vigente dal 9 maggio 2022
