[1]DI TRASFERIMENTO

[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:

  • a)dallo Stato di condanna;
  • b)dallo Stato di esecuzione;
  • c)dalla persona condannata o dal rappresentante legale mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, nella quale e' espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato. 2. Le domande e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'Articolo 3.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art6 · fonte su Normattiva