[1]DI TRASFERIMENTO
[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
- a)dallo Stato di condanna;
- b)dallo Stato di esecuzione;
- c)dalla persona condannata o dal rappresentante legale mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, nella quale e' espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato. 2. Le domande e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'Articolo 3.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
