[1]di comunicazione

[2]1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all'autorita' competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana. 2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorita' competente. 3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel piu' breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art14 · fonte su Normattiva