[1]del consenso del detenuto
[2]Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilita' di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
Testo vigente dal 9 agosto 2016
