[1]del consenso del detenuto

[2]Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilita' di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art13 · fonte su Normattiva