[1]Autorita' centrali
[2]1. Ciascuna parte designa un'Autorita' centrale ai fini del attuazione del presente Trattato. 2. Le Autorita' centrali sono rispettivamente: • per la Repubblica italiana, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia. • per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia; 3. Se una Parte cambia la propria Autorita' centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
