[1]Autorita' centrali

[2]1. Ciascuna parte designa un'Autorita' centrale ai fini del attuazione del presente Trattato. 2. Le Autorita' centrali sono rispettivamente: • per la Repubblica italiana, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia. • per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia; 3. Se una Parte cambia la propria Autorita' centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art6 · fonte su Normattiva