[1]Accertamenti Bancari e Finanziari

[2]1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 4. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~art18 · fonte su Normattiva