Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38
Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.
Testo vigente dal 17 maggio 1995
