Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77
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I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38. I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.
Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 17 maggio 1995
