Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1981 al 17 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorche' provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38. I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.

Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 17 maggio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;153~art5 · fonte su Normattiva