Parti, conformemente agli obiettivi definiti nell'Articolo 2 del presente Accordo, incoraggiano: incontri, forum, festival, campeggi giovanili con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca ed i contatti diretti; conferenze e seminari su temi socio-politici, socio-economici, giuridici, tecnico-scientifici e culturaleumanitari; contatti tra i giovani: parlamentari, personalita' politiche e sociali, imprenditori; colloqui rivolti allo scambio di esperienze e di informazioni relative ai programmi ed ai risultati delle ricerche scientifiche nel settore della politica in materia di gioventu'; partecipazione ad attivita' giovanili multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni europee ed internazionali, tenendo conto della legislazione nazionale di entrambi gli Stati; manifestazioni mirate a perfezionare la qualifica di giovani specialisti in diversi settori di attivita' professionale, di docenti e di giovani ricercatori a livello di Enti di istruzione; cooperazione tra rappresentanti dei mass media; contatti e scambi tra scolari e studenti delle scuole superiori e professionali; svolgimento in ciascuno dei due Paesi di iniziative a carattere artistico, mostre, tournees, giornate della cultura e dell'arte, concorsi internazionali e nazionali, con la partecipazione di giovani interpreti ed esponenti artistici; scambio di esperienze relative ai servizi sociali, appoggio alla realizzazione dei programmi di assistenza psicologica, giuridica, informativa, sociale e riabilitativa dei giovani; iniziative bilaterali di lavoro volontario di utilita' sociale svolte da giovani dei due Paesi; scambi giovanili nell'ambito dei rapporti di partenariato tra le citta' e le regioni russe ed italiane; scambio di informazioni allo scopo di prevenire tra i giovani la trasgressione della legge e la diffusione della tossicodipendenza, della tossicomania, dell'alcolismo e dell'AIDS.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;153~accordo-art3 · fonte su Normattiva