giovani di eta', di regola, non inferiore a 18 anni possono partecipare agli scambi giovanili nell'ambito del presente Accordo. La composizione numerica dei gruppi che parteciperanno agli scambi giovanili non potra' superare, di regola, le 15 persone.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;153~accordo-art4 · fonte su Normattiva