Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte ospitante - compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre, e l'uso di basi e infrastrutture - saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. I canoni riscossi e le modalita' di pagamento per dette merci e servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art13 · fonte su Normattiva