[1]RESPONSABILITA'

[2]Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere tutti i diritti e benefici previsti dal presente Accordo, costituiva' una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. La responsabilita' di una Parte ai sensi del presente Articolo, in conformita' con i principi generali del diritto internazionale, si estende agli atti e omissioni di qualsiasi Autorita' Statale o Entita' Statale.

Testo vigente dal 4 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:2013-12-19;153~accordo-art11 · fonte su Normattiva