[1]SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE

[2]1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l'attuazione e l'esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie. 2. Le Parti convengono che il Trasporto sara' effettuato in conformita' delle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione applicabile ai sensi dei Trattati Comunitari e del Trattato della Comunita' per l'Energia relativi allo stesso, e senza imporre ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.

Testo vigente dal 4 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:2013-12-19;153~accordo-art2 · fonte su Normattiva