[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA SU PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO

[2]PREAMBOLO

[3]La Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana (di seguito designate quali "Le Parti" o individualmente come "La Parte") rappresentati dai rispettivi Governi, (1) in base ai principi stabiliti dagli accordi di commercio internazionale e di investimento applicabili a ciascuna delle Parti, tra cui il Trattato sulla Carta dell'Energia, i Trattati Comunitari e dal Trattato della Comunita' per l'Energia, e mossi dalla necessita' di ampliare e implementare ulteriormente la cooperazione tra le Parti nel settore energetico; (2) in uno sforzo di promuovere ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel garantire un approvvigionamento affidabile di gas naturale dalle fonti in Asia centrale e in Medio Oriente, in particolare dalla Repubblica dell'Azerbaigian, verso l'Unione europea attraverso la Repubblica di Turchia; (3) riconoscendo che la Trans Adriatic Pipeline AG intende costruire e gestire un gasdotto di interconnessione transfrontaliera che ha origine nella Repubblica Greca alla frontiera greco-turca e progettato per il trasporto di gas naturale attraverso la Repubblica Greca, fino alla Repubblica Italiana, attraverso la Repubblica di Albania; (4) riconoscendo che lo sviluppo e l'interconnessione (ai sensi degli Accordi sull'interconnessione relativi al progetto) del sistema di gasdotto di gas naturale Trans-Anatolico e dei sistemi di trasporto di gas naturale delle Parti al Gasdotto Trans Adriatico miglioreranno la sicurezza e la disponibilita' dell'approvvigionamento di gas naturale a seguito della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento di gas naturale per l'Unione europea; (5) riconoscendo l'importante ed essenziale ruolo strategico che il Gasdotto Trans Adriatico svolgera' aprendo il Corridoio Sud del Gas e riferendosi alla designazione da parte dell'Unione europea del Gasdotto Trans Adriatico come gasdotto del corridoio meridionale (corridoio 3 di gas naturale) nel Programma Reti Trans europee - Energia; (6) riconoscendo che qualsiasi Accordo con il Governo Ospitante stipulato da una Parte potra' essere ratificato dal Parlamento nazionale sia dopo o contestualmente alla ratifica di questo Accordo dal proprio Parlamento nazionale; (7) riconoscendo che la Commissione europea e' stata messa al corrente circa i negoziati di questo Accordo e delle intenzioni delle Parti in relazione alla sua esecuzione, e (8) con l'obiettivo di creare condizioni e standard uniformi e non discriminatori per la pianificazione, la costruzione e il funzionamento del Gasdotto Trans Adriatico in conformita' con la legislazione nazionale delle Parti, con gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali e con i trattati applicabili da ciascuna Parte; (9) avendo presente il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Greca il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione in relazione al Progetto di Gasdotto Trans Adriatico firmato a New York il 27 Settembre 2012;

[4]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[6]DEFINIZIONI

[7]I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (incluso il Preambolo) hanno il significato loro attribuito nell'Appendice al presente Accordo.

Testo vigente dal 4 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:2013-12-19;153~accordo-art1 · fonte su Normattiva