[1]Trasporti
[2]Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto, soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di:
- a)agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri;
- b)garantire la sicurezza, l'incolumita' e la tutela ambientale;
- c)formare il personale, e
- d)accrescere le opportunita' di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.
Testo vigente dal 3 novembre 2020
