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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle localita' colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV, con le seguenti modificazioni:
[9]Agli articoli 2 e 3 del decreto stesso sono aggiunti i seguenti comma:
[10]Art. 2. - « In luogo del sussidio per fabbricati distrutti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici puo' concedere ai comuni in proprieta' i ricoveri costruiti per alloggio dei senza tetto, quando essi rispondano alle esigenze dei pubblici servizi, ai quali debbano essere adibiti. L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sara' pagato dal Comune cessionario in venti rate semestrali eguali comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento».
[11]Art. 3. - «Ai proprietari di case distrutte, che abbiano titolo alla concessione del sussidio statale per un ammontare non inferiore ad almeno il 90 per cento del costo di uno dei ricoveri gia' costruiti al 28 febbraio 1937-XV, dal Ministero dei lavori pubblici, per alloggio dei senza tetto, il Ministero stesso ha la facolta' di assegnare, anche senza espressa domanda dei proprietari interessati, un ricovero in luogo del sussidio, il quale si intendera' senz'altro elevato sino alla concorrenza del costo del ricovero.
[12]«I ricoveri, che rimanessero disponibili, potranno essere ceduti ai proprietari di case distrutte, i quali, avendo titolo per la concessione del sussidio statale a termini del presente articolo, si obblighino di pagare l'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento».
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
[15]VITTORIO EMANUELE
[16]Mussolini - Cobolli-Gigli - Di Revel - Solmi - Rossoni
[17]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 15 settembre 1937 al 16 dicembre 2009
