1. I progetti ammissibili per un sostegno finanziario saranno progetti di R & S congiunta industriale, scientifica e tecnologica che possano contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie sia dell'Italia che d'Israele. 2. Il sostegno sara' dato solo ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico che siano intrapresi da imprese del settore privato d'Italia e d'Israele. 3. Il sostegno finanziario sara' limitato al 50% dei costi totali ammissibili di R & S di un progetto. Beneficiari del sostegno saranno coloro i cui progetti avranno superato un adeguato esame, predisposto dalle Autorita' Competenti 4. Le Autorita' Cooperanti, come definite nell'Articolo 8, svilupperanno procedure tali da assicurare che, quando un progetto ha buon esito nel generare vendite di un prodotto o di un processo e/o riceve pagamenti di licenze e/o royalties, il sostegno finanziario dato nell'ambito del sistema sara' restituito, secondo un'aliquota prefissata di royalty, con il ricavato delle vendite o altri introiti derivanti dal progetto.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art5 · fonte su Normattiva