Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea, quale il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologica o di altre Organizzazioni Internazionali Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate nell'ambito del Fondo del Programma MEDA dell'Unione Europea per il Partenariato Euro-Mediterraneo.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art6 · fonte su Normattiva