1. Qualora una questione risulti disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, ovvero da disposizioni generali del diritto internazionale, saranno applicate in ciascuna Parte Contraente, agli investitori dell'altra Parte Contraente, le disposizioni piu', favorevoli. 2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' alle proprie pertinenti leggi e regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni d'investimento o accordi d'investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. Qualora la Parte che ospita l'investimento non abbia applicato tale trattamento in conformita' a quanto sopra, e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di cio', agi investitori sana` riconosciuto un risarcimento per tali danni in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4. 3. Qualora successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento abbia luogo una modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sara' applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne venne approvata la realizzazione.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art12 · fonte su Normattiva